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 Consiglio Pastorale
Il C.P.P, con le sue norme che ne regolano l’attività, aiuta a raggiungere una maggiore comunione ecclesiale1. Esso educa al servizio e alla comunione e contribuisce non solo a creare una nuova mentalità, ma a rilevare la fisionomia nuova della Chiesa post-Concilio2. Il C.P. è anche una novità del nuovo C.I.C. (Can. 536) con un inciso al §1: “se risulta opportuno a giudizio del Vescovo. Il C.P. è ormai una necessità per il governo della comunità: è una urgenza per un maggiore contributo alla Chiesa particolare ed universale vocata alla santità per l’avvento del Regno di Dio. Il C.P. è tanto una necessità che a volergli dare una definizione si deve parlare inevitabilmente “della nuova visione della Chiesa presentata dal Concilio come popolo di Dio, come comunità profetica, sacerdotale e regale: come segno e strumento di salvezza4. Questa nuova ispirata visione della Chiesa dice sostanzialmente che “i cristiani hanno pari dignità nella Chiesa”. L’uguaglianza profonda di tutti è prioritaria5. Il Concilio Vaticano II, presentando la Chiesa fin dall’inizio come popolo di Dio, si è posto immediatamente al di là di ogni pur riconosciuta distinzione ontologica e funzionale tra gerarchia o sacerdozio ordinato e laicato o sacerdozio universale. Tutti i fedeli di questo popolo di Dio hanno funzioni diverse senza prevalenze di un solo ministero. Nel Ministero Pastorale anche quelli che sono sacramentalmente ordinati nel sacerdozio ministeriale restano con gli altri fratelli: “Il Vescovo è fratello con voi, e per voi Vescovo”. (S. Agostino). In questa visione di Chiesa conciliare si inserisce il C.P., con i suoi compiti soprattutto pastorali, come organismo di servizio a favore della Comunità.

STATUTO
Art. 1
È costituito nella parrocchia dei “Sacri Cuori” in Castrovillari il Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo il presente statuto, approvato dal Vescovo in data 31 marzo 1998
Art. 2
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organo ordinario, supremo e significativo della responsabilità ecclesiale di tutta la comunità parrocchiale.
Art. 3
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studia, programma e verifica l’azione pastorale della comunità nel duplice momento di crescita interiore e di missione. In particolare: sviluppa la coscienza pastorale dei laici, dei religiosi e religiose, del clero; elabora un piano pastorale in una prospettiva di collaborazione unitaria, armonizzando le diverse iniziative e attività pastorali in una visione di pastorale organica.
Membri
Art. 4
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto dal Parroco, che ne è il naturale presidente, e dai vice parroci; dai sacerdoti che hanno incarichi pastorali nella vita parrocchiale e da tanti religiosi e religiose quante sono le comunità operanti stabilmente in parrocchia, designati per tutta la durata del consiglio, ognuno dalla rispettiva comunità. Il Consiglio è composto, inoltre, da laici nominati dal Parroco.
Durata
Art. 5
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha la durata di tre anni. I membri nominati dal consiglio per compiuto triennio possono essere rinominati.
Organi
Art. 6
Sono organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale: l’assemblea pastorale (i partecipanti all’assemblea eucaristica): essa ha il compito della proposta e della verifica del piano pastorale; le commissioni (membri del consiglio e altri): esse hanno il compito di seguire più da vicino un settore particolare in ordine al piano pastorale. la segreteria ( una o più persone elette dal Consiglio): essa ha il compito di preparare la convocazione, di stendere verbali, di conservare tutti gli atti e documenti, di assicurare il collegamento con le varie strutture, di informare la comunità ai vari livelli; il consiglio di presidenza (presidenza, vice parroci, segretario, moderatori delle commissioni): esso ha il compito di tradurre in atto le decisioni del consiglio, di preparare e convocare le riunioni fissandone l’ordine del giorno, di coordinare il lavoro delle commissioni, di decidere su questioni ordinarie e urgentissime, di presiedere l’assemblea pastorale; la presidenza (presidente il parroco o suo delegato, vice presidente eletto dall’assemblea del consiglio): essa assicura il regolare funzionamento del consiglio e lo rappresenta in sede zonale e diocesana.
Sedute
Art. 7
Il consiglio si riunisce con una periodicità che varia secondo le esigenze di elaborazione e di attuazione del piano pastorale. Le sedute sono precedute e seguite dall’assemblea pastorale. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti del consiglio.
Pubblicità
Art. 8
Le riunioni del consiglio sono pubbliche e qualunque membro della comunità può assistervi come osservatore.
L’attività del consiglio viene portata a conoscenza e dibattuta dalla comunità attraverso le assemblee pastorali. I documenti elaborati dal consiglio saranno pubblicati sul bollettino parrocchiale.
Modifiche
Art. 9
Il presente statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio e con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno).
Riunioni del consiglio
Art. 10
Il consiglio viene convocato dal consiglio di presidenza con avviso spedito o recapitato a cura della segreteria almeno una settimana prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’O.d.G. e la precisazione degli orari di inizio e termine della riunione. All’avviso di convocazione deve essere allegato il verbale della riunione precedente e possono essere uniti i documenti e sussidi vari relativi a singoli argomenti dell’O.d.G.
Art. 11
L’ordine del giorno sarà illustrato dall’assemblea pastorale per averne una prima indicazione di massima sugli argomenti da dibattere in consiglio.
Art. 12
La discussione in consiglio viene moderata da membri incaricati dal consiglio di presidenza. In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale viene approvato per alzata di mano. Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato, che in merito ha steso una schema inviato in precedenza ai consiglieri assieme all’O.d.G. Esaurita la relazione i membri chiedono la parola per alzata di mano. Nessuno può prendere la parola sul medesimo argomento più di due volte. Successivamente il relatore risponde agli interventi.
Art. 13
Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione su chiari quesiti attinenti l’argomento, formulati dal relatore d’intesa con la presidenza. La maggioranza richiesta per la votazione è quella semplice. È in facoltà del Presidente o del suo delegato chiedere votazione con maggioranza qualificata al fine di salvaguardare la comunione operativa. La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio segreto.
Art. 14
L’ordine del giorno termina con la voce varie in riferimento alle quali ogni consigliere ha il diritto di presentare interpellanze al consiglio di presidenza nell’ambito di competenze del consiglio.
Commissioni
Art. 15
Le commissioni sono composte da un minimo di cinque ad un massimo di quindici persone. Possono far parte delle commissioni anche persone estranee al consiglio.
Art. 16
Ogni membro del consiglio si impegna a far parte di almeno una commissione.
Art. 17
Ciascuna commissione elegge nel suo interno un moderatore e un segretario, scelti tra i membri del consiglio.
Art. 18
Le proposte formulate dalle commissioni vengono comunicate al consiglio di presidenza e successivamente illustrate al consiglio dal rispettivo moderatore.
Assemblee Pastorali
Art. 19
Il consiglio preparerà il regolamento per le riunioni delle assemblee pastorali.


Elenco dei membri
 

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 Consiglio Affari Economici
Se per costituire il C.P. se ne giudica l’ opportunità, il C.AA. EE., per la gestione dei beni dell’ Ente parrocchiale, è obbligatorio. “In ogni Parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532. Il Parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.m Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall’Ordinario. Can. 1281 § 1 Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette. Can. 1281 § 2 La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente agli amministratori, salva l’azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni. Tutti coloro, sia chierici che laici, che a titolo legittimo hanno parte dell’amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto”.

ELENCO DEI MEMBRI

 

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STATUTO
Natura
Art. 1:
Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici (qui di seguito più brevemente denominato “C.AA.EE.”), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa dell’ente parrocchia approvato dall’ Ordinario Diocesano in data 31 Marzo 1998
Fini
Art. 2:
Il C.AA.EE. ha i seguenti scopi: coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame di libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo; esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, parere che il Parroco deve allegare alla domanda di autorizzazione da farsi all’Ordinario; curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 §2, n.9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
Composizione
Art. 3:
Il C.AA.EE. è composto dal Parroco che di diritto ne è il presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre Fedeli, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti. I consiglieri devono essere di sicura integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza. I loro nominativi devono essere comunicati dalla curia diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento. Trascorsi i quindici giorni senza che la Curia abbia fatto osservazioni i nominativi si intendono confermati. Tra i consiglieri il Parroco nominerà un Segretario che curerà la redazione del verbale in ogni riunione. Il C.AA.EE. così composto dura in carica tre anni. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi. A scadenza possono essere riconfermati una sola volta Allo scadere del triennio nella riunione di approvazione del bilancio di fine anno è bene che siano presenti i due consiglieri (quello uscente e quello appena nominato), l’uno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, l’altro per l’approvazione del bilancio preventivo.
Incompatibilità
Art. 4:
Non possono essere nominati membri del C.AA.EE. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.
Compiti del Presidente
Art. 5:
Spetta al Presidente: la convocazione del C.AA.EE. la fissazione dell’O.d.G. di ciascuna riunione e la presidenza delle riunioni.
Poteri del Consiglio.
Art. 6:
Il C.AA.EE. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei Fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 §3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia. Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza dell’ente Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.
Riunioni del Consiglio
Art. 7:
Il C.AA.EE. si riunisca almeno una volta all’anno per gli adempimenti di cui alle lettere a-b-c dell’art. 2, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del C.AA.EE. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale le osservazioni che ritiene opportune. I Consiglieri a maggioranza possono chiedere che le osservazioni fatte sulla gestione-amministrazione della Parrocchia vengano portate a conoscenza dell’Ordinario diocesano, e il Parroco è tenuto a farlo.
Vacanza dei seggi nel Consiglio
Art. 8:
Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.AA.EE., il parroco prevede entro quindici giorni a nominare i sostituti seguendo la procedura di cui all’art. 3. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Esercizio
Art. 9:
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque non oltre il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco all’Ordinario diocesano.
Informazioni alla Comunità Parrocchiale
Art. 10:
Il C.AA.EE. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell’esercizio, nonché il rendiconto analitico dell’utilizzazione delle offerte dei Fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.
Validità delle sedute e verbalizzazione
Art. 11:
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro formato protocollo con pagine numerate, devono portare la sottoscrizione del Parroco e dei Consiglieri.
Rinvio e norme generali
Art. 12:
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del Diritto Canonico, sia universale che particolare.
 

- Bilancio Consuntivo 2004

 Bilancio Consuntivo 2004

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 Caritas - Centro Ascolto

Un giorno
il giudizio sarà dato su come
abbiamo saputo amare il fratello,
servendolo dimenticando i propri interessi,
indipendentemente dall’ambito sociale
di appartenenza.

La Caritas, le cui finalità sono evidenziate anche da uno statuto, è un organismo presente ed operante a livello mondiale, nazionale, regionale, diocesano ed è presente anche in questa Parrocchia. Per il ruolo che svolge, ogni membro, oltre a dover essere naturalmente portato a servire il prossimo, lo deve fare con delicatezza, discrezione e soprattutto secondo il pensiero di Cristo: “Quando fai un’opera buona, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua opera buona resti segreta; e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà”. Solo in questa forma il donare, soccorrere in ogni modo il bisognoso, incontra Gesù Cristo secondo la sua parola: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. A questo proposito S. Paolo Apostolo ricorda e ammonisce: “Tre cose rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità”. Dunque la parola del Signore evidenzia la carità vissuta con fede, come l’espressione massima della paternità di Dio Padre verso i suoi figli. La Caritas parrocchiale è composta da un gruppo di persone, in perfetto accordo con il Parroco, disponibile nell’arco delle 24 ore, anche sotto il profilo strettamente socio-umanitario, ad intervenire sul territorio in ogni momento per qualsiasi necessità di natura umanitaria, oltre che a richiamare l’attenzione su forme di violazione dei diritti della persona umana. Questo è un altro basilare ideale che tiene unito il gruppo. Infine, è necessario prendere coscienza che la Caritas o gruppo di solidarietà deve diffondere nella Comunità l’ideale del servire alla maniera del Samaritano e, inoltre, deve essere scuola che educa all’autosufficienza, se è necessario ed è possibile, dando i mezzi al fratello bisognoso. Essendo, poi, la Caritas una realtà che opera concretamente a favore dell’uomo, non può fare a meno di interagire con altri gruppi o movimenti di solidarietà che agiscono sul territorio, in ogni caso deve operare sempre in stretta collaborazione con istituzioni civili.

MEMBRI
 

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STATUTO
Art. 1 Natura
La Caritas Parrocchiale è l’Organismo Pastorale che promuove, in collaborazione con tutti gli altri organismi presenti in parrocchia, l’animazione e la testimonianza della Carità, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia e della pace.
Art. 2 Obiettivi e compiti della Caritas Parrocchiale.
La Caritas Parrocchiale deve:
approfondire le ragioni evangeliche della carità ed educare al vero senso di essa; prendere coscienza delle situazioni di bisogno e individuare le possibili risposte; contribuire, in collaborazione con tutti i membri del Consiglio Pastorale, ad educare alla pace, alla mondialità e alla legalità; promuovere la formazione degli Operatori Pastorali della carità, del Volontariato, del Servizio civile e sensibilizzarli al dono di sé; sensibilizzare le famiglie al problema dell’accoglienza; rendersi interprete della necessità dei poveri presso gli Enti Locali.
Art. 3 Organi
Organi della Caritas Parrocchiale sono il Presidente e la Commissione.
Art. 4 Il Presidente
Il Presidente della Caritas Parrocchiale è il Parroco. Egli: convoca e presiede le riunioni; promuove ed approva le attività della Commissione Caritas; nomina il Responsabile della Caritas Parrocchiale.
Art. 5 La Commissione
La Commissione Caritas è formata: dal Presidente, dal responsabile e da alcuni Consiglieri.
Art. 6 Il Responsabile
Il Responsabile della Caritas Parrocchiale: è nominato dal Parroco;
rappresenta la Caritas Parrocchiale; coordina le attività della Commissione; tiene un collegamento costante con la Caritas Diocesana.
Art. 7 La Commissione
La Commissione Caritas: opera in armonia con le direttive della Caritas Diocesana; si riunisce per pregare, studiare e promuovere iniziative idonee perché la comunità parrocchiale realizzi la diaconia della carità; propone al Consiglio Pastorale programmi e attività in collegamento con gli altri uffici;
Art. 8 Mezzi economici
La Caritas Parrocchiale trae i mezzi economici: dalle collette domenicali (una volta al mese le offerte siano destinate a tale scopo). Da offerte spontanee dei fedeli e da contributi vari.

 Angolo del Piano Pastorale Diocesano

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Commissione per la Liturgia

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start control statistic web  5 ottobre 2007

® Parrocchia dei Sacri Cuori - Piazza Giovanni XXIII - 87012 Castrovillai (Cs)

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