Consiglio
Pastorale |
Il C.P.P, con le sue norme che
ne regolano l’attività, aiuta a raggiungere una maggiore
comunione ecclesiale1. Esso educa al servizio e alla comunione
e contribuisce non solo a creare una nuova mentalità, ma a
rilevare la fisionomia nuova della Chiesa post-Concilio2. Il
C.P. è anche una novità del nuovo C.I.C. (Can. 536) con un
inciso al §1: “se risulta opportuno a giudizio del Vescovo. Il
C.P. è ormai una necessità per il governo della comunità: è
una urgenza per un maggiore contributo alla Chiesa particolare
ed universale vocata alla santità per l’avvento del Regno di
Dio. Il C.P. è tanto una necessità che a volergli dare una
definizione si deve parlare inevitabilmente “della nuova
visione della Chiesa presentata dal Concilio come popolo di
Dio, come comunità profetica, sacerdotale e regale: come segno
e strumento di salvezza4. Questa nuova ispirata visione della
Chiesa dice sostanzialmente che “i cristiani hanno pari
dignità nella Chiesa”. L’uguaglianza profonda di tutti è
prioritaria5. Il Concilio Vaticano II, presentando la Chiesa
fin dall’inizio come popolo di Dio, si è posto immediatamente
al di là di ogni pur riconosciuta distinzione ontologica e
funzionale tra gerarchia o sacerdozio ordinato e laicato o
sacerdozio universale. Tutti i fedeli di questo popolo di Dio
hanno funzioni diverse senza prevalenze di un solo ministero.
Nel Ministero Pastorale anche quelli che sono sacramentalmente
ordinati nel sacerdozio ministeriale restano con gli altri
fratelli: “Il Vescovo è fratello con voi, e per voi Vescovo”.
(S. Agostino). In questa visione di Chiesa conciliare si
inserisce il C.P., con i suoi compiti soprattutto pastorali,
come organismo di servizio a favore della Comunità.
STATUTO
Art. 1
È costituito nella parrocchia dei “Sacri Cuori” in
Castrovillari il Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo il
presente statuto, approvato dal Vescovo in data 31 marzo 1998
Art. 2
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organo ordinario,
supremo e significativo della responsabilità ecclesiale di
tutta la comunità parrocchiale.
Art. 3
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studia, programma e
verifica l’azione pastorale della comunità nel duplice momento
di crescita interiore e di missione. In particolare: sviluppa
la coscienza pastorale dei laici, dei religiosi e religiose,
del clero; elabora un piano pastorale in una prospettiva di
collaborazione unitaria, armonizzando le diverse iniziative e
attività pastorali in una visione di pastorale organica.
Membri
Art. 4
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto dal Parroco,
che ne è il naturale presidente, e dai vice parroci; dai
sacerdoti che hanno incarichi pastorali nella vita
parrocchiale e da tanti religiosi e religiose quante sono le
comunità operanti stabilmente in parrocchia, designati per
tutta la durata del consiglio, ognuno dalla rispettiva
comunità. Il Consiglio è composto, inoltre, da laici nominati
dal Parroco.
Durata
Art. 5
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha la durata di tre anni.
I membri nominati dal consiglio per compiuto triennio possono
essere rinominati.
Organi
Art. 6
Sono organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale: l’assemblea
pastorale (i partecipanti all’assemblea eucaristica): essa ha
il compito della proposta e della verifica del piano
pastorale; le commissioni (membri del consiglio e altri): esse
hanno il compito di seguire più da vicino un settore
particolare in ordine al piano pastorale. la segreteria ( una
o più persone elette dal Consiglio): essa ha il compito di
preparare la convocazione, di stendere verbali, di conservare
tutti gli atti e documenti, di assicurare il collegamento con
le varie strutture, di informare la comunità ai vari livelli;
il consiglio di presidenza (presidenza, vice parroci,
segretario, moderatori delle commissioni): esso ha il compito
di tradurre in atto le decisioni del consiglio, di preparare e
convocare le riunioni fissandone l’ordine del giorno, di
coordinare il lavoro delle commissioni, di decidere su
questioni ordinarie e urgentissime, di presiedere l’assemblea
pastorale; la presidenza (presidente il parroco o suo
delegato, vice presidente eletto dall’assemblea del
consiglio): essa assicura il regolare funzionamento del
consiglio e lo rappresenta in sede zonale e diocesana.
Sedute
Art. 7
Il consiglio si riunisce con una periodicità che varia secondo
le esigenze di elaborazione e di attuazione del piano
pastorale. Le sedute sono precedute e seguite dall’assemblea
pastorale. Per la validità delle riunioni è necessaria la
presenza della maggioranza (metà più uno) dei componenti del
consiglio.
Pubblicità
Art. 8
Le riunioni del consiglio sono pubbliche e qualunque membro
della comunità può assistervi come osservatore.
L’attività del consiglio viene portata a conoscenza e
dibattuta dalla comunità attraverso le assemblee pastorali. I
documenti elaborati dal consiglio saranno pubblicati sul
bollettino parrocchiale.
Modifiche
Art. 9
Il presente statuto può essere modificato o integrato su
richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio e con il
voto favorevole della maggioranza (metà più uno).
Riunioni del consiglio
Art. 10
Il consiglio viene convocato dal consiglio di presidenza con
avviso spedito o recapitato a cura della segreteria almeno una
settimana prima della riunione. L’avviso di convocazione deve
contenere l’indicazione dell’O.d.G. e la precisazione degli
orari di inizio e termine della riunione. All’avviso di
convocazione deve essere allegato il verbale della riunione
precedente e possono essere uniti i documenti e sussidi vari
relativi a singoli argomenti dell’O.d.G.
Art. 11
L’ordine del giorno sarà illustrato dall’assemblea pastorale
per averne una prima indicazione di massima sugli argomenti da
dibattere in consiglio.
Art. 12
La discussione in consiglio viene moderata da membri
incaricati dal consiglio di presidenza. In apertura di
riunione viene data lettura del verbale della riunione
precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e
chiarimenti, dopo di che il verbale viene approvato per alzata
di mano. Ogni argomento viene presentato dal relatore
incaricato, che in merito ha steso una schema inviato in
precedenza ai consiglieri assieme all’O.d.G. Esaurita la
relazione i membri chiedono la parola per alzata di mano.
Nessuno può prendere la parola sul medesimo argomento più di
due volte. Successivamente il relatore risponde agli
interventi.
Art. 13
Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione
su chiari quesiti attinenti l’argomento, formulati dal
relatore d’intesa con la presidenza. La maggioranza richiesta
per la votazione è quella semplice. È in facoltà del
Presidente o del suo delegato chiedere votazione con
maggioranza qualificata al fine di salvaguardare la comunione
operativa. La votazione ha luogo per alzata di mano. Solo le
votazioni riguardanti le persone avvengono per scrutinio
segreto.
Art. 14
L’ordine del giorno termina con la voce varie in riferimento
alle quali ogni consigliere ha il diritto di presentare
interpellanze al consiglio di presidenza nell’ambito di
competenze del consiglio.
Commissioni
Art. 15
Le commissioni sono composte da un minimo di cinque ad un
massimo di quindici persone. Possono far parte delle
commissioni anche persone estranee al consiglio.
Art. 16
Ogni membro del consiglio si impegna a far parte di almeno una
commissione.
Art. 17
Ciascuna commissione elegge nel suo interno un moderatore e un
segretario, scelti tra i membri del consiglio.
Art. 18
Le proposte formulate dalle commissioni vengono comunicate al
consiglio di presidenza e successivamente illustrate al
consiglio dal rispettivo moderatore.
Assemblee Pastorali
Art. 19
Il consiglio preparerà il regolamento per le riunioni delle
assemblee pastorali.
Elenco dei membri
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Consiglio Affari
Economici |
Se per costituire il C.P. se ne
giudica l’ opportunità, il C.AA. EE., per la gestione dei beni
dell’ Ente parrocchiale, è obbligatorio. “In ogni Parrocchia
vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto,
oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo
diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme,
aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della
parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532. Il
Parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in
tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia
siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288.m Ferme
restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori
pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le
modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non
abbiano ottenuto prima permesso scritto dall’Ordinario. Can.
1281 § 1 Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i
limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria; se poi
gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano,
udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali
atti per le persone a lui soggette. Can. 1281 § 2 La persona
giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti
invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella
misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa
risponderà invece degli atti posti validamente ma
illegittimamente agli amministratori, salva l’azione o il
ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano
arrecato danni. Tutti coloro, sia chierici che laici, che a
titolo legittimo hanno parte dell’amministrazione dei beni
ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome
della Chiesa, a norma del diritto”.
ELENCO DEI MEMBRI
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STATUTO
Natura
Art. 1:
Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici (qui di
seguito più brevemente denominato “C.AA.EE.”), costituito dal
parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto
Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il
Parroco nella gestione amministrativa dell’ente parrocchia
approvato dall’ Ordinario Diocesano in data 31 Marzo 1998
Fini
Art. 2:
Il C.AA.EE. ha i seguenti scopi: coadiuvare il Parroco nel
predisporre il bilancio della Parrocchia, elencando le voci di
spesa prevedibili per i vari settori di attività e
individuando i relativi mezzi di copertura;approvare alla fine
di ciascun esercizio, previo esame di libri contabili e della
relativa documentazione, il rendiconto consuntivo; esprimere
il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, parere
che il Parroco deve allegare alla domanda di autorizzazione da
farsi all’Ordinario; curare l’aggiornamento annuale dello
stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi
atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 §2, n.9)
e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici
parrocchiali.
Composizione
Art. 3:
Il C.AA.EE. è composto dal Parroco che di diritto ne è il
presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre Fedeli,
nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio
Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti. I
consiglieri devono essere di sicura integrità morale,
attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di
valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e
competenza. I loro nominativi devono essere comunicati dalla
curia diocesana almeno quindici giorni prima del loro
insediamento. Trascorsi i quindici giorni senza che la Curia
abbia fatto osservazioni i nominativi si intendono confermati.
Tra i consiglieri il Parroco nominerà un Segretario che curerà
la redazione del verbale in ogni riunione. Il C.AA.EE. così
composto dura in carica tre anni. Per la durata del loro
mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per
gravi e documentati motivi. A scadenza possono essere
riconfermati una sola volta Allo scadere del triennio nella
riunione di approvazione del bilancio di fine anno è bene che
siano presenti i due consiglieri (quello uscente e quello
appena nominato), l’uno per l’approvazione del rendiconto
consuntivo, l’altro per l’approvazione del bilancio
preventivo.
Incompatibilità
Art. 4:
Non possono essere nominati membri del C.AA.EE. i congiunti
del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di
affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la
parrocchia.
Compiti del Presidente
Art. 5:
Spetta al Presidente: la convocazione del C.AA.EE. la
fissazione dell’O.d.G. di ciascuna riunione e la presidenza
delle riunioni.
Poteri del Consiglio.
Art. 6:
Il C.AA.EE. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso
tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei Fedeli
nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità
al can. 212 §3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà
attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi
motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per
l’amministrazione della Parrocchia. Ferma resta, in ogni caso,
la legale rappresentanza dell’ente Parrocchia che in tutti i
negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore
di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.
Riunioni del Consiglio
Art. 7:
Il C.AA.EE. si riunisca almeno una volta all’anno per gli
adempimenti di cui alle lettere a-b-c dell’art. 2, nonché ogni
volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta
richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni
del C.AA.EE. potranno partecipare, ove necessario, su invito
del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale le
osservazioni che ritiene opportune. I Consiglieri a
maggioranza possono chiedere che le osservazioni fatte sulla
gestione-amministrazione della Parrocchia vengano portate a
conoscenza dell’Ordinario diocesano, e il Parroco è tenuto a
farlo.
Vacanza dei seggi nel Consiglio
Art. 8:
Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente
invalidità di uno o più membri del C.AA.EE., il parroco
prevede entro quindici giorni a nominare i sostituti seguendo
la procedura di cui all’art. 3. I consiglieri così nominati
rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Esercizio
Art. 9:
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al
31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e
comunque non oltre il 31 marzo successivo, il bilancio
consuntivo debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà
sottoposto dal Parroco all’Ordinario diocesano.
Informazioni alla Comunità Parrocchiale
Art. 10:
Il C.AA.EE. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il
bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della
comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate
e delle uscite verificatesi nel corso dell’esercizio, nonché
il rendiconto analitico dell’utilizzazione delle offerte dei
Fedeli, indicando anche le opportune iniziative per
l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione
delle attività pastorali e per il sostentamento del clero
parrocchiale.
Validità delle sedute e verbalizzazione
Art. 11:
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la
presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del
Consiglio, redatti su apposito registro formato protocollo con
pagine numerate, devono portare la sottoscrizione del Parroco
e dei Consiglieri.
Rinvio e norme generali
Art. 12:
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si
applicheranno le norme del Diritto Canonico, sia universale
che particolare.
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- Bilancio Consuntivo 2004
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Caritas - Centro
Ascolto |
Un giorno
il giudizio sarà dato su come
abbiamo saputo amare il fratello,
servendolo dimenticando i propri interessi,
indipendentemente dall’ambito sociale
di appartenenza. |
La Caritas, le cui finalità sono
evidenziate anche da uno statuto, è un organismo presente ed
operante a livello mondiale, nazionale, regionale, diocesano
ed è presente anche in questa Parrocchia. Per il ruolo che
svolge, ogni membro, oltre a dover essere naturalmente portato
a servire il prossimo, lo deve fare con delicatezza,
discrezione e soprattutto secondo il pensiero di Cristo:
“Quando fai un’opera buona, non sappia la tua sinistra ciò che
fa la tua destra, perché la tua opera buona resti segreta; e
il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà”. Solo in
questa forma il donare, soccorrere in ogni modo il bisognoso,
incontra Gesù Cristo secondo la sua parola: “In verità vi
dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. A
questo proposito S. Paolo Apostolo ricorda e ammonisce: “Tre
cose rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte
più grande è la carità”. Dunque la parola del Signore
evidenzia la carità vissuta con fede, come l’espressione
massima della paternità di Dio Padre verso i suoi figli. La
Caritas parrocchiale è composta da un gruppo di persone, in
perfetto accordo con il Parroco, disponibile nell’arco delle
24 ore, anche sotto il profilo strettamente socio-umanitario,
ad intervenire sul territorio in ogni momento per qualsiasi
necessità di natura umanitaria, oltre che a richiamare
l’attenzione su forme di violazione dei diritti della persona
umana. Questo è un altro basilare ideale che tiene unito il
gruppo. Infine, è necessario prendere coscienza che la Caritas
o gruppo di solidarietà deve diffondere nella Comunità
l’ideale del servire alla maniera del Samaritano e, inoltre,
deve essere scuola che educa all’autosufficienza, se è
necessario ed è possibile, dando i mezzi al fratello
bisognoso. Essendo, poi, la Caritas una realtà che opera
concretamente a favore dell’uomo, non può fare a meno di
interagire con altri gruppi o movimenti di solidarietà che
agiscono sul territorio, in ogni caso deve operare sempre in
stretta collaborazione con istituzioni civili.
MEMBRI
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STATUTO
Art. 1 Natura
La Caritas Parrocchiale è l’Organismo Pastorale che promuove,
in collaborazione con tutti gli altri organismi presenti in
parrocchia, l’animazione e la testimonianza della Carità, in
forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo
integrale dell’uomo, della giustizia e della pace.
Art. 2 Obiettivi e compiti della Caritas Parrocchiale.
La Caritas Parrocchiale deve:
approfondire le ragioni evangeliche della carità ed educare al
vero senso di essa; prendere coscienza delle situazioni di
bisogno e individuare le possibili risposte; contribuire, in
collaborazione con tutti i membri del Consiglio Pastorale, ad
educare alla pace, alla mondialità e alla legalità; promuovere
la formazione degli Operatori Pastorali della carità, del
Volontariato, del Servizio civile e sensibilizzarli al dono di
sé; sensibilizzare le famiglie al problema dell’accoglienza;
rendersi interprete della necessità dei poveri presso gli Enti
Locali.
Art. 3 Organi
Organi della Caritas Parrocchiale sono il Presidente e la
Commissione.
Art. 4 Il Presidente
Il Presidente della Caritas Parrocchiale è il Parroco. Egli:
convoca e presiede le riunioni; promuove ed approva le
attività della Commissione Caritas; nomina il Responsabile
della Caritas Parrocchiale.
Art. 5 La Commissione
La Commissione Caritas è formata: dal Presidente, dal
responsabile e da alcuni Consiglieri.
Art. 6 Il Responsabile
Il Responsabile della Caritas Parrocchiale: è nominato dal
Parroco;
rappresenta la Caritas Parrocchiale; coordina le attività
della Commissione; tiene un collegamento costante con la
Caritas Diocesana.
Art. 7 La Commissione
La Commissione Caritas: opera in armonia con le direttive
della Caritas Diocesana; si riunisce per pregare, studiare e
promuovere iniziative idonee perché la comunità parrocchiale
realizzi la diaconia della carità; propone al Consiglio
Pastorale programmi e attività in collegamento con gli altri
uffici;
Art. 8 Mezzi economici
La Caritas Parrocchiale trae i mezzi economici: dalle collette
domenicali (una volta al mese le offerte siano destinate a
tale scopo). Da offerte spontanee dei fedeli e da contributi
vari.
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Angolo
del Piano Pastorale Diocesano |
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Commissione per la
Liturgia |
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